LE NOVITA’ DEL DECRETO MILLEPROPROGHE N. 19/2024

Si segnalano alcune novità del Decreto Milleproroghe n. 19/2024:

– È stata prorogata fino al 30 aprile 2024 l’efficacia delle norme circa la modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni;

– Viene prolungato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trattenere in servizio, su base volontaria, i dirigenti medici, sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziale fino a 72 anni. Dirigenti e docenti trattenuti in servizio non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale;

– È stato inoltre modificato l’articolo 4 ter del Decreto-legge n.51/2023 sulla sospensione (prorogata dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024) dell’efficacia delle norme in materia di notificazioni che impongono agli avvocati civilisti precisi obblighi nei casi in cui la notificazione telematica non sia possibile oppure non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario.

– È stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 l’efficacia della norma che consente all’imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con l’autodichiarazione attestate la presentazione della richiesta dell’Agenzia dell’Entrate, Inps o Inail almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di composizione negoziata;

– Viene differita al 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni della legge professionale in materia di esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;

– È stata prorogata anche per il 2024 la disciplina speciale in materia di esami di abilitazione alla professione di avvocato;

– Si stabilisce infine l’ulteriore differimento al 2025 delle disposizioni transitorie in materia di iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

– È prolungata al 31.03.2024 il termine entro cui, nella fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo, possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l’impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell’area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023. Inoltre è differito al 30.06.2024 il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale;

– E’ estesa al 31 dicembre 2024 la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi;

– Viene anticipato al 01.08.2020 il termine iniziale, e si differisce al 30.09.2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell’apposito Fondo, dell’incentivo all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del cd. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999.