LE NOVITA’ DEL DECRETO MILLEPROPROGHE N. 19/2024

Si segnalano alcune novità del Decreto Milleproroghe n. 19/2024:

– È stata prorogata fino al 30 aprile 2024 l’efficacia delle norme circa la modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni;

– Viene prolungato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trattenere in servizio, su base volontaria, i dirigenti medici, sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziale fino a 72 anni. Dirigenti e docenti trattenuti in servizio non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale;

– È stato inoltre modificato l’articolo 4 ter del Decreto-legge n.51/2023 sulla sospensione (prorogata dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024) dell’efficacia delle norme in materia di notificazioni che impongono agli avvocati civilisti precisi obblighi nei casi in cui la notificazione telematica non sia possibile oppure non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario.

– È stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 l’efficacia della norma che consente all’imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con l’autodichiarazione attestate la presentazione della richiesta dell’Agenzia dell’Entrate, Inps o Inail almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di composizione negoziata;

– Viene differita al 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni della legge professionale in materia di esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;

– È stata prorogata anche per il 2024 la disciplina speciale in materia di esami di abilitazione alla professione di avvocato;

– Si stabilisce infine l’ulteriore differimento al 2025 delle disposizioni transitorie in materia di iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

– È prolungata al 31.03.2024 il termine entro cui, nella fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo, possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l’impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell’area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023. Inoltre è differito al 30.06.2024 il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale;

– E’ estesa al 31 dicembre 2024 la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi;

– Viene anticipato al 01.08.2020 il termine iniziale, e si differisce al 30.09.2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell’apposito Fondo, dell’incentivo all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del cd. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999.

 

OSSERVAZIONI SUI NUOVI PRINCIPI DI CHIAREZZA E SINTETICITA’ E SULLE CONSEGUENZE DELLA LORO VIOLAZIONE

Nell’articolo “Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili” pubblicato sulla rivista Lavoro, Diritti, Europa, l’avv. prof. Giorgio Frus esamina i nuovi principi di chiarezza e sinteticità, mettendone in luce la difficoltà interpretativa e applicativa, riguardo le ipotesi di loro ritenuta violazione.

 

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA GIUSTA RETRIBUZIONE IN BASE ALLA COSTITUZIONE

Questa decisione fornisce spunti di riflessione importanti sulla determinazione giudiziale della giusta retribuzione ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.

Il tema è assai delicato, laddove il giudice sia chiamato a giudicare della congruità costituzionale della retribuzione stabilita da un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ed è la stessa Corte a sottolineare in motivazione che, allorché il giudice di merito si discosti da tale parametro retributivo, dovrà “usare la massima prudenza e adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all’assetto degli interessi concordato dalle parti sociali“.

In siffatto contesto si apre un margine di ineliminabile incertezza per il datore di lavoro, il quale, anche allorché corrisponda la retribuzione prevista da un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e pertanto presuntivamente ritenuta conforme all’articolo 36 della Costituzione, non avrà la garanzia che la stessa sia considerata tale da un giudice che si discosti dal contratto collettivo applicando i parametri indicati dalla Corte. Con conseguente possibile imprevedibilità del costo del lavoro.

Sarà dunque assai interessante verificare come la Corte d’Appello di Torino declinerà i principi di diritto affermati dalla Corte.

RIFLESSIONI SULL’IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA SUL PROCESSO DEL LAVORO – SEI MESI DOPO

Il 28 giugno 2023, l’Avv. Prof. Giorgio Frus è intervenuto all’incontro-dibattito organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro « D. N A P O L E T A N O » – Sezione Piemonte – Valle d’Aosta, avente ad oggetto la Riforma Cartabia e i suoi riflessi sul processo del lavoro, con particolare riguardo alle nuove modalità di svolgimento delle udienze introdotte dal legislatore, alle controversie sui licenziamenti, ai principi di sinteticità e chiarezza ex art. 121 c.p.c. ed al dovere di collaborazione delle parti e dei terzi nel processo.

Qui le slides dell’intervento dell’Avv. Frus, relativo ai principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, alle conseguenze della loro violazione, allo schema di DM attuativo dell’art. 46 d.a. c.p.c., al nuovo art. 96, comma 4, c.p.c., alle conseguenze del rifiuto ingiustificato dell’ispezione o dell’esibizione, al nuovo art. 213 c.p.c.