Con la sentenza n. 118/2025 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui poneva un tetto massimo di 6 mensilità all’indennità spettante ai lavoratori licenziati da datori di lavoro “sottosoglia”.
La soglia ai risarcimenti nelle piccole imprese impedisce una personalizzazione conforme del risarcimento: la tutela del lavoratore va calibrata sul caso concreto e deve avere funzione dissuasiva.
La sentenza formalmente riguarda il Jobs Act: lo stesso principio si trova nell’art. 8 della legge 604/1966, che fissa un tetto “massimo di 6 mensilità” per i licenziamenti ingiustificati nelle imprese minori.
La Consulta chiede al legislatore ordinario di intervenire.
Si rimanda al testo della pronuncia: