LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA GIUSTA PENSIONE DEGLI AVVOCATI: RIFLESSIONI CRITICHE A MARGINE DELLE ORDINANZE CASS. NN. 32499/2025 E 34748/2025

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 32499/2025 e 34748/2025, rese nell’ambito del diffuso contenzioso promosso dagli avvocati nei confronti della Cassa Forense, hanno affermato la prescrizione decennale del diritto a ottenere la riliquidazione della pensione. Secondo i giudici di legittimità, il professionista avrebbe infatti, sin dal momento del suo pensionamento, tutti gli elementi necessari per contestare la quantificazione dell’assegno previdenziale.

Si tratta di un orientamento che merita attenzione e, a nostro avviso, solleva non poche perplessità.

1. Il presunto “diritto al ricalcolo” e la tutela dell’art. 38 Cost.

Le ordinanze in commento qualificano la pretesa dell’avvocato come “diritto al ricalcolo della pensione”, individuando così un autonomo diritto, che ritengono soggetto a prescrizione. Tuttavia, una tale qualificazione appare discutibile. L’ordinamento non sembra contemplare un vero e proprio “diritto al ricalcolo”, quanto piuttosto — e più semplicemente — il diritto dell’avvocato a percepire la propria pensione nella misura corretta, conforme ai parametri normativi e regolamentari applicabili.

Questo diritto, che trova fondamento nell’art. 38 Cost., ha carattere indisponibile e si rinnova con cadenza mensile, nella misura in cui ogni mensilità pensionistica deve essere “giusta”, ossia conforme alle leggi che disciplinano la prestazione. Ne consegue che il professionista che ritenga erronea la determinazione dell’importo non chiederebbe un “ricalcolo”, bensì l’accertamento del quantum esatto della prestazione previdenziale e la condanna dell’ente a corrisponderlo.

Alla luce di tale impostazione, la tesi della prescrizione decennale del “diritto al ricalcolo” solleva dubbi circa la compatibilità con il sistema costituzionale di protezione delle prestazioni previdenziali.

2. Le implicazioni sistemiche nei rapporti di durata

L’argomentazione adottata dalla Cassazione, se estesa al di fuori dell’ambito previdenziale, presenta ulteriori criticità.

Applicando la medesima logica a qualunque rapporto di durata con prestazioni economiche periodiche, si giungerebbe alla conclusione — difficilmente sostenibile — secondo cui il creditore della prestazione, qualora non l’abbia contestata entro dieci anni dal suo inizio, non potrebbe più chiedere tutela giudiziale per le prestazioni future.

Si pensi, ad esempio, al rapporto di lavoro subordinato: seguendo il ragionamento delle pronunce in commento, il lavoratore che non abbia contestato entro un decennio la rispondenza della retribuzione ai parametri dell’art. 36 Cost. non potrebbe successivamente chiedere al giudice l’accertamento dell’esattezza della sua retribuzione né la condanna al pagamento delle differenze maturate nei limiti della prescrizione.

Una simile conseguenza appare incompatibile con i principi che regolano i rapporti di durata, nei quali la prescrizione opera con riferimento alle singole prestazioni, ma non può estinguere il diritto — in sé permanente — di ricevere la prestazione dovuta nella misura corretta.

3. Conclusioni

Le considerazioni svolte inducono a ritenere che le conclusioni cui giungono le ordinanze nn. 32499/2025 e 34748/2025 meritino un ripensamento, sia alla luce dell’art. 38 Cost., sia in relazione alla struttura generale dei rapporti obbligatori di durata.

Confidiamo che tali criticità della tesi della Cassazione possano essere oggetto di attenta valutazione da parte dei giudici di merito cui verranno sottoposte le controversie pendenti, auspicando un approdo interpretativo più coerente con i principi costituzionali e sistematici che governano la materia previdenziale.

(Suprema Corte di Cassazione a Roma)