DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

L’articolo 19 della legge 203/2024 ha modificato l’articolo 26 del Dlgs 151/2015 – che regola le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – introducendo il nuovo comma 7-bis, secondo cui in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per un periodo superiore a 15 giorni di calendario (con la possibilità che il CCNL applicato preveda un periodo superiore, così come ha precisato la circolare del ministero del Lavoro 6/2025, confermata dalla nota dell’INL 3984/2025):

1. il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione;

2. il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (anche senza la procedura telematica di dimissioni), tranne nel caso in cui il lavoratore dimostri la sua impossibilità di comunicare i motivi che hanno giustificato l’assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

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DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI