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	<title>Studio Legale Frus</title>
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		<title>LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA GIUSTA PENSIONE DEGLI AVVOCATI: RIFLESSIONI CRITICHE A MARGINE DELLE ORDINANZE CASS. NN. 32499/2025 E 34748/2025</title>
		<link>https://www.fruseassociati.it/la-prescrizione-del-diritto-alla-giusta-pensione-degli-avvocati-riflessioni-critiche-a-margine-delle-ordinanze-cass-nn-32499-2025-e-34748-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudio.serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:26:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Le recenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 32499/2025 e 34748/2025, rese nell’ambito del diffuso contenzioso promosso dagli avvocati nei confronti della Cassa Forense, hanno affermato la prescrizione decennale del diritto a ottenere la riliquidazione della pensione. Secondo i giudici di legittimità, il professionista avrebbe infatti, sin dal momento del suo pensionamento, tutti gli elementi [&#8230;]</p>
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									<p>Le recenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 32499/2025 e 34748/2025, rese nell’ambito del diffuso contenzioso promosso dagli avvocati nei confronti della Cassa Forense, hanno affermato la prescrizione decennale del diritto a ottenere la riliquidazione della pensione. Secondo i giudici di legittimità, il professionista avrebbe infatti, sin dal momento del suo pensionamento, tutti gli elementi necessari per contestare la quantificazione dell’assegno previdenziale.</p><p>Si tratta di un orientamento che merita attenzione e, a nostro avviso, solleva non poche perplessità.</p><p><strong>1. Il presunto “diritto al ricalcolo” e la tutela dell’art. 38 Cost.</strong></p><p>Le ordinanze in commento qualificano la pretesa dell’avvocato come “diritto al ricalcolo della pensione”, individuando così un autonomo diritto, che ritengono soggetto a prescrizione. Tuttavia, una tale qualificazione appare discutibile. L’ordinamento non sembra contemplare un vero e proprio “diritto al ricalcolo”, quanto piuttosto — e più semplicemente — il <strong>diritto dell’avvocato a percepire la propria pensione nella misura corretta</strong>, conforme ai parametri normativi e regolamentari applicabili.</p><p>Questo diritto, che trova fondamento nell’art. 38 Cost., ha carattere <strong>indisponibile</strong> e si rinnova con cadenza mensile, nella misura in cui ogni mensilità pensionistica deve essere “giusta”, ossia conforme alle leggi che disciplinano la prestazione. Ne consegue che il professionista che ritenga erronea la determinazione dell’importo non chiederebbe un “ricalcolo”, bensì l’<strong>accertamento del <em>quantum</em> esatto della prestazione previdenziale</strong> e la condanna dell’ente a corrisponderlo.</p><p>Alla luce di tale impostazione, la tesi della prescrizione decennale del “diritto al ricalcolo” solleva dubbi circa la compatibilità con il sistema costituzionale di protezione delle prestazioni previdenziali.</p><p><strong>2. Le implicazioni sistemiche nei rapporti di durata</strong></p><p>L’argomentazione adottata dalla Cassazione, se estesa al di fuori dell’ambito previdenziale, presenta ulteriori criticità.</p><p>Applicando la medesima logica a qualunque rapporto di durata con prestazioni economiche periodiche, si giungerebbe alla conclusione — difficilmente sostenibile — secondo cui il creditore della prestazione, qualora non l’abbia contestata entro dieci anni dal suo inizio, non potrebbe più chiedere tutela giudiziale per le prestazioni future.</p><p>Si pensi, ad esempio, al rapporto di lavoro subordinato: seguendo il ragionamento delle pronunce in commento, il lavoratore che non abbia contestato entro un decennio la rispondenza della retribuzione ai parametri dell’art. 36 Cost. non potrebbe successivamente chiedere al giudice l’accertamento dell’esattezza della sua retribuzione né la condanna al pagamento delle differenze maturate nei limiti della prescrizione.</p><p>Una simile conseguenza appare incompatibile con i principi che regolano i rapporti di durata, nei quali la prescrizione opera con riferimento alle singole prestazioni, ma non può estinguere il diritto — in sé permanente — di ricevere la prestazione dovuta nella misura corretta.</p><p><strong>3. Conclusioni</strong></p><p>Le considerazioni svolte inducono a ritenere che le conclusioni cui giungono le ordinanze nn. 32499/2025 e 34748/2025 meritino un ripensamento, sia alla luce dell’art. 38 Cost., sia in relazione alla struttura generale dei rapporti obbligatori di durata.</p><p>Confidiamo che tali criticità della tesi della Cassazione possano essere oggetto di attenta valutazione da parte dei giudici di merito cui verranno sottoposte le controversie pendenti, auspicando un approdo interpretativo più coerente con i principi costituzionali e sistematici che governano la materia previdenziale.</p>								</div>
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		<item>
		<title>LICENZIAMENTI, CAMBIO DELLE REGOLE!</title>
		<link>https://www.fruseassociati.it/licenziamenti-cambiano-le-regole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudio.serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 15:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 118/2025 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui poneva un tetto massimo di 6 mensilità all’indennità spettante ai lavoratori licenziati da datori di lavoro “sottosoglia”. La soglia ai risarcimenti nelle piccole imprese impedisce una personalizzazione conforme del risarcimento: la tutela del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 118/2025 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui poneva un tetto massimo di 6 mensilità all’indennità spettante ai lavoratori licenziati da datori di lavoro “sottosoglia”.</p>
<p>La soglia ai risarcimenti nelle piccole imprese impedisce una personalizzazione conforme del risarcimento: la tutela del lavoratore va calibrata sul caso concreto e deve avere funzione dissuasiva.</p>
<p>La sentenza formalmente riguarda il Jobs Act: lo stesso principio si trova nell’art. 8 della legge 604/1966, che fissa un tetto “massimo di 6 mensilità” per i licenziamenti ingiustificati nelle imprese minori.</p>
<p>La Consulta chiede al legislatore ordinario di intervenire.</p>
<p>Si rimanda al testo della pronuncia:</p>
<p><a href="https://www.fruseassociati.it/wp-content/uploads/2025/07/pronuncia_118_2025.pdf"> pronuncia_118_2025</a>?</p>
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		<item>
		<title>DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI</title>
		<link>https://www.fruseassociati.it/dimissioni-per-fatti-concludenti-gli-ultimi-aggiornamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudio.serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 10:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’articolo 19 della legge 203/2024 ha modificato l’articolo 26 del Dlgs 151/2015 – che regola le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – introducendo il nuovo comma 7-bis, secondo cui in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per un periodo superiore a 15 giorni di calendario (con la possibilità che il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 19 della legge 203/2024 ha modificato l’articolo 26 del Dlgs 151/2015 – che regola le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – introducendo il nuovo comma 7-bis, secondo cui in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per un periodo superiore a 15 giorni di calendario (con la possibilità che il CCNL applicato preveda un periodo superiore, così come ha precisato la circolare del ministero del Lavoro 6/2025, confermata dalla nota dell’INL 3984/2025):</p>
<p>1. il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione;</p>
<p>2. il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (anche senza la procedura telematica di dimissioni), tranne nel caso in cui il lavoratore dimostri la sua impossibilità di comunicare i motivi che hanno giustificato l’assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.</p>
<p>Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link:</p>
<p><a href="https://www.fruseassociati.it/wp-content/uploads/2025/05/DIMISSIONI-PER-FATTI-CONCLUDENTI.pdf">DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>LA NORMA CHE SOTTRAE AL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI CAUSA COVID IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E’ SOSPETTA DI INCOSTITUZIONALITA’</title>
		<link>https://www.fruseassociati.it/la-norma-che-sottrae-al-blocco-dei-licenziamenti-causa-covid-il-licenziamento-del-dirigente-per-giustificato-motivo-oggettivo-e-sospetta-di-incostituzionalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudio.serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 16:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l’ordinanza interlocutoria n. 15030 del 29 maggio 2024, la Corte di Cassazione sez. lavoro ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 46 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020, per contrasto con l’art. 3 Cost, in quanto la Corte ha ritenuto irragionevole l’inapplicabilità del blocco [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’ordinanza interlocutoria n. 15030 del 29 maggio 2024, la Corte di Cassazione sez. lavoro ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 46 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020, per contrasto con l’art. 3 Cost, in quanto la Corte ha ritenuto irragionevole l’inapplicabilità del blocco dei licenziamenti a causa COVID al caso del licenziamento individuale del dirigente per giustificato motivo oggettivo.</p>
<p>Nel caso esaminato dalla Corte, un dirigente era stato licenziato in data 29/4-6/5/2020 nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, volto alla soppressione della sua posizione lavorativa e alla ridistribuzione e accorpamento delle funzioni in capo ai responsabili aziendali.</p>
<p>In primo grado il dirigente adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento, per violazione dell’art. 46 D.L. n. 18 del 17/03/2020, e, in ogni caso, per ottenerne la declaratoria di illegittimità per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e della giustificatezza. Il Tribunale rigettava la domanda di impugnazione, considerato il tenore letterale dell’art. 46 D.L. n. 18 del 17/03/2020 e la simmetria tra il blocco dei licenziamenti e il ricorso agli ammortizzatori sociali.</p>
<p>In appello, la Corte Territoriale accoglieva l’impugnazione proposta dal dirigente, dichiarando la nullità del licenziamento individuale in quanto contrario ad una norma imperativa. Infatti, secondo la Corte d’Appello, il blocco dei licenziamenti era applicabile anche ai dirigenti, in ragione di un’interpretazione analogica e costituzionalmente orientata, supportata anche dall’art. 1, c. 305 della L. n. 178 del 31/12/2020, che riconosceva ai datori di lavoro la possibilità di ottenere trattamenti di cassa integrazione guadagni per i lavoratori dipendenti al 1° gennaio 2021, senza individuare alcuna delimitazione soggettiva.</p>
<p>L’interpretazione fornita dalla Corte Territoriale non è stata condivisa dalla Cassazione.</p>
<p>L’art. 46 D.L. n. 18 del 17/03/2020 fa espressamente riferimento al licenziamento per “<em>giustificato motivo oggettivo disposto ai sensi dell’art. 3 della Legge 15 luglio 1966 n. 604</em>”, che non menziona i dirigenti, escludendo la categoria dal divieto. Inoltre, come affermato dai giudici di legittimità, l’art. 46 D.L. n. 18 del 17/03/2020 è applicabile ai dirigenti per i licenziamenti collettivi, non essendo esclusa espressamente tale categoria dalla L. n. 223 del 23/07/1991.</p>
<p>Per i dirigenti, pertanto, si registra un’asimmetria nel regime di cui all’art. 46 D.L. n. 18 del 17/03/2020, che ad avviso della Corte non appare ragionevole, considerato il sacrificio imposto ai datori di lavoro, controbilanciato da misure economiche, che presuppongono, tuttavia, una portata generalizzata del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per ragioni oggettive, indipendentemente dall’inquadramento dei lavoratori.</p>
<p>Secondo la Corte tale asimmetria non è superabile mediante un’applicazione analogica dell’art. 46 D.L. n. 18 del 17/03/2020, essendo la disposizione concepita per sopperire ad una situazione emergenziale.</p>
<p>Per tale motivo, l’unica soluzione ravvisata dalla Corte è stata rimettere la questione alla Corte Costituzionale, affinché si pronunci sulla compatibilità della norma con l’art. 3 Cost.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>CONTRATTO A TERMINE – CAUSALI– CCNL TERZIARIO E COMMERCIO</title>
		<link>https://www.fruseassociati.it/contratto-a-termine-causali-ccnl-terziario-e-commercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudio.serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 10:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fruseassociati.it/?p=1999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come noto, il Decreto Lavoro n. 48 del 2023, convertito in Legge 85/2023, è intervenuto anche in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, modificando l’articolo 19 del d.lgs. n. 81/2015. &#160; L’attuale disciplina prevede la possibilità (salvi i limiti di cui all’art. 20 d.lgs. 81/2015): &#160; (i) di stipulare, prorogare o rinnovare [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come noto, il Decreto Lavoro n. 48 del 2023, convertito in Legge 85/2023, è intervenuto anche in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, modificando l’articolo 19 del d.lgs. n. 81/2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’attuale disciplina prevede la possibilità (salvi i limiti di cui all’art. 20 d.lgs. 81/2015):</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(i) di stipulare, prorogare o rinnovare liberamente un contratto a <u>termine entro il limite temporale di 12 mesi</u>;</p>
<p>(ii) di stipulare, prorogare o rinnovare un contratto a termine <u>per un periodo superiore, purché complessivamente non si ecceda il limite di 24 mesi</u> (salve le diverse previsioni del contratto collettivo, salve le attività stagionali e salva la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di dodici mesi dinanzi alla direzione territoriale del lavoro) solo in presenza di <u>una delle seguenti condizioni</u>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;</p>
<p>b) in assenza di tali previsioni, nei casi previsti dai contratti collettivi applicati in azienda<em>, </em>e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica organizzativa o produttiva individuate dalle parti;</p>
<p>b-bis)  in sostituzione di altri lavoratori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con riferimento alla lett. a), il <strong>CCNL lavoro del Terziario e Commercio</strong>, rinnovato in data <strong>22 marzo 2024</strong>, all’art. 71-bis <u>prevede</u> specifiche causali (da dettagliare però dal singolo contratto di lavoro) e <u>delega</u> la contrattazione collettiva di secondo livello a individuarne di ulteriori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In particolare, l’art. <strong>71 bis</strong> individua, quali casi di legittimo superamento del termine di 12 mesi (entro il termine complessivo di 24), i seguenti:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>assunzioni effettuate nel periodo interessato dai <strong>saldi relativi a vendite di fine stagione</strong>, sia invernali che estivi (come da specifica regolamentazione regionale);</li>
<li>assunzioni effettuate nel periodo interessato dalle <strong>fiere nazionali e internazionali</strong> (cioè, in quello compreso tra i sette giorni precedenti all’evento e i sette successivi);</li>
<li>assunzioni effettuate nel periodo delle <strong>festività natalizie</strong> (dal 15 novembre al 15 gennaio);</li>
<li>assunzioni effettuate nel periodo delle <strong>festività pasquali</strong> (nel periodo compreso tra i quindici giorni precedenti e i quindici successivi alla domenica di Pasqua);</li>
<li>assunzioni di specifiche professionalità, impiegate direttamente nei processi organizzativi e produttivi finalizzati alla <strong>riduzione dell’impatto ambientale dell’attività</strong>;</li>
<li>assunzioni per specifiche mansioni di<strong> progettazione, realizzazione, assistenza e vendita di prodotti innovativi </strong>nel terziario avanzato;</li>
<li>assunzioni di professionalità specifiche per lo <strong>sviluppo di metodologie e nuove competenze digitali</strong>;</li>
<li><strong>aperture di nuove unità produttive/operative</strong> e <strong>ristrutturazioni</strong> (da intendersi come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti), per il periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura o durante la ristrutturazione;</li>
<li>assunzioni per <strong>progetti o incarichi temporanei</strong> di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi (per una durata massima di 24).</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>La circ. 9/2023 Min. Lav. ha specificato essere valide anche le causali che i contratti collettivi di cui all’art. 51 d.lgs. 81/2015, sempre che contengano concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine e non si limitino a un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In assenza di specifiche previsioni dei contratti collettivi di cui all’art. 51, le causali possono essere individuate <u>nei contratti collettivi applicati in azienda</u>, ancorché diversi da quelli definiti all’art. 51, o dalle <u>parti del contratto individuale di lavoro</u>, per esigenze tecniche, organizzative o produttive sino al 31 dicembre 2024 (in forza della proroga stabilita dal D.L. 30 dicembre 2023 n. 215 conv. L. 18 del 23 febbraio 2024).</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;"> </span></p>
<p>È riaffermata la possibilità per il datore di lavoro, già prevista, di far ricorso al contratto di lavoro a termine per la sostituzione di altri lavoratori (ad eccezione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fruseassociati.it/contratto-a-termine-causali-ccnl-terziario-e-commercio/">CONTRATTO A TERMINE – CAUSALI– CCNL TERZIARIO E COMMERCIO</a> proviene da <a href="https://www.fruseassociati.it">Studio Legale Frus</a>.</p>
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		<item>
		<title>LE NOVITA’ DEL DECRETO MILLEPROPROGHE N. 19/2024</title>
		<link>https://www.fruseassociati.it/le-novita-del-decreto-milleproproghe-n-19-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudio.serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 08:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si segnalano alcune novità del Decreto Milleproroghe n. 19/2024: &#8211; È stata prorogata fino al 30 aprile 2024 l&#8217;efficacia delle norme circa la modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni; &#8211; Viene prolungato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si segnalano alcune novità del Decreto Milleproroghe n. 19/2024:</p>
<p>&#8211; È stata prorogata <strong>fino al 30 aprile 2024</strong> l&#8217;efficacia delle norme circa la <strong>modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni</strong>;</p>
<p>&#8211; Viene prolungato al <strong>31 dicembre 2025</strong> il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trattenere in servizio, <strong>su base volontaria, i dirigenti medici, sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziale fino a 72 anni</strong>. Dirigenti e docenti trattenuti in servizio non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale;</p>
<p>&#8211; È stato inoltre modificato l’articolo 4 ter del Decreto-legge n.51/2023 sulla sospensione (prorogata dal 31 dicembre 2023 al <strong>31 dicembre 2024</strong>) dell’efficacia delle norme in materia di notificazioni che impongono agli avvocati civilisti precisi obblighi nei casi in cui la notificazione telematica non sia possibile oppure non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario.</p>
<p>&#8211; È stata prorogata <strong>fino al 31 dicembre 2024</strong> l’efficacia della norma che consente all’imprenditore di <strong>sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con l’autodichiarazione</strong> attestate la presentazione della richiesta dell’Agenzia dell’Entrate, Inps o Inail almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di composizione negoziata;</p>
<p>&#8211; Viene differita al <strong>2025</strong> l’entrata in vigore delle disposizioni della legge professionale in materia di <strong>esame</strong> di abilitazione all’esercizio della professione di <strong>avvocato</strong>;</p>
<p>&#8211; È stata prorogata <strong>anche per il 2024</strong> la <strong>disciplina</strong> speciale in materia di <strong>esami </strong>di abilitazione alla professione di <strong>avvocato</strong>;</p>
<p>&#8211; Si stabilisce infine l’ulteriore differimento <strong>al 2025</strong> delle disposizioni transitorie in materia di <strong>iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori</strong>;</p>
<p>&#8211; È prolungata al 31.03.2024 il termine entro cui, nella fase di prima applicazione della <strong>riforma del lavoro sportivo</strong>, possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l’impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell&#8217;area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023. Inoltre è differito al <strong>30.06.2024</strong> il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno <strong>diritto di optare</strong> per il mantenimento del regime previdenziale;</p>
<p>&#8211; E’ estesa al <strong>31 dicembre 2024</strong> la possibilità per le parti del <strong>contratto individuale di lavoro</strong>, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino <strong>l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi</strong>;</p>
<p>&#8211; Viene anticipato al 01.08.2020 il termine iniziale, e si differisce al 30.09.2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di <strong>assunzione di soggetti con disabilità</strong> e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di <strong>enti del Terzo settore</strong> ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell&#8217;apposito Fondo, dell&#8217;incentivo all&#8217;assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del cd. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>OSSERVAZIONI SUI NUOVI PRINCIPI DI CHIAREZZA E SINTETICITA&#8217; E SULLE CONSEGUENZE DELLA LORO VIOLAZIONE</title>
		<link>https://www.fruseassociati.it/osservazioni-sui-nuovi-principi-di-chiarezza-e-sinteticita-e-sulle-conseguenze-della-loro-violazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudio.serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 07:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’articolo “Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili” pubblicato sulla rivista Lavoro, Diritti, Europa, l’avv. prof. Giorgio Frus esamina i nuovi principi di chiarezza e sinteticità, mettendone in luce la difficoltà interpretativa e applicativa, riguardo le ipotesi di loro ritenuta violazione. &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fruseassociati.it/osservazioni-sui-nuovi-principi-di-chiarezza-e-sinteticita-e-sulle-conseguenze-della-loro-violazione/">OSSERVAZIONI SUI NUOVI PRINCIPI DI CHIAREZZA E SINTETICITA&#8217; E SULLE CONSEGUENZE DELLA LORO VIOLAZIONE</a> proviene da <a href="https://www.fruseassociati.it">Studio Legale Frus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’articolo “<a href="https://www.fruseassociati.it/wp-content/uploads/2023/10/FRUS-ARTICOLO-SU-LDE.pdf"><em>Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili</em></a>” pubblicato sulla rivista Lavoro, Diritti, Europa, l’avv. prof. Giorgio Frus esamina i nuovi principi di chiarezza e sinteticità, mettendone in luce la difficoltà interpretativa e applicativa, riguardo le ipotesi di loro ritenuta violazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fruseassociati.it/osservazioni-sui-nuovi-principi-di-chiarezza-e-sinteticita-e-sulle-conseguenze-della-loro-violazione/">OSSERVAZIONI SUI NUOVI PRINCIPI DI CHIAREZZA E SINTETICITA&#8217; E SULLE CONSEGUENZE DELLA LORO VIOLAZIONE</a> proviene da <a href="https://www.fruseassociati.it">Studio Legale Frus</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA GIUSTA RETRIBUZIONE IN BASE ALLA COSTITUZIONE</title>
		<link>https://www.fruseassociati.it/importante-sentenza-della-cassazione-sulla-giusta-retribuzione-in-base-alla-costituzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudio.serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 07:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questa decisione fornisce spunti di riflessione importanti sulla determinazione giudiziale della giusta retribuzione ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Il tema è assai delicato, laddove il giudice sia chiamato a giudicare della congruità costituzionale della retribuzione stabilita da un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ed è la stessa Corte a sottolineare in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questa <a href="https://www.fruseassociati.it/wp-content/uploads/2023/10/Cassazione-civile-sez.-lav.-n.27711-del-2023.pdf">decisione</a> fornisce spunti di riflessione importanti sulla determinazione giudiziale della giusta retribuzione ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.</p>
<p>Il tema è assai delicato, laddove il giudice sia chiamato a giudicare della congruità costituzionale della retribuzione stabilita da un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p>
<p>Ed è la stessa Corte a sottolineare in motivazione che, allorché il giudice di merito si discosti da tale parametro retributivo, dovrà “<em>usare la massima prudenza e adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all’assetto degli interessi concordato dalle parti sociali</em>“.</p>
<p>In siffatto contesto si apre un margine di ineliminabile incertezza per il datore di lavoro, il quale, anche allorché corrisponda la retribuzione prevista da un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e pertanto presuntivamente ritenuta conforme all’articolo 36 della Costituzione, non avrà la garanzia che la stessa sia considerata tale da un giudice che si discosti dal contratto collettivo applicando i parametri indicati dalla Corte. Con conseguente possibile imprevedibilità del costo del lavoro.</p>
<p>Sarà dunque assai interessante verificare come la Corte d’Appello di Torino declinerà i principi di diritto affermati dalla Corte.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fruseassociati.it/importante-sentenza-della-cassazione-sulla-giusta-retribuzione-in-base-alla-costituzione/">IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA GIUSTA RETRIBUZIONE IN BASE ALLA COSTITUZIONE</a> proviene da <a href="https://www.fruseassociati.it">Studio Legale Frus</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>RIFLESSIONI SULL’IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA SUL PROCESSO DEL LAVORO – SEI MESI DOPO</title>
		<link>https://www.fruseassociati.it/riflessioni-sullimpatto-della-riforma-cartabia-sul-processo-del-lavoro-sei-mesi-dopo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudio.serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 14:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 28 giugno 2023, l’Avv. Prof. Giorgio Frus è intervenuto all’incontro-dibattito organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro « D. N A P O L E T A N O » – Sezione Piemonte – Valle d’Aosta, avente ad oggetto la Riforma Cartabia e i suoi riflessi sul processo del lavoro, con particolare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fruseassociati.it/riflessioni-sullimpatto-della-riforma-cartabia-sul-processo-del-lavoro-sei-mesi-dopo/">RIFLESSIONI SULL’IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA SUL PROCESSO DEL LAVORO – SEI MESI DOPO</a> proviene da <a href="https://www.fruseassociati.it">Studio Legale Frus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 28 giugno 2023, l’Avv. Prof. Giorgio Frus è intervenuto all’<a href="https://www.fruseassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/locandina-28062023.pdf">incontro-dibattito</a> organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro « D. N A P O L E T A N O » – Sezione Piemonte – Valle d’Aosta, avente ad oggetto la Riforma Cartabia e i suoi riflessi sul processo del lavoro, con particolare riguardo alle nuove modalità di svolgimento delle udienze introdotte dal legislatore, alle controversie sui licenziamenti, ai principi di sinteticità e chiarezza <em>ex </em>art. 121 c.p.c. ed al dovere di collaborazione delle parti e dei terzi nel processo.</p>
<p><a href="https://www.fruseassociati.it/wp-content/uploads/2023/07/2023.06.28-Giorgio-Frus_slide_convegno-csdn_-003.pdf">Qui</a> le slides dell’intervento dell’Avv. Frus, relativo ai principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, alle conseguenze della loro violazione, allo schema di DM attuativo dell’art. 46 d.a. c.p.c., al nuovo art. 96, comma 4, c.p.c., alle conseguenze del rifiuto ingiustificato dell’ispezione o dell’esibizione, al nuovo art. 213 c.p.c.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fruseassociati.it/riflessioni-sullimpatto-della-riforma-cartabia-sul-processo-del-lavoro-sei-mesi-dopo/">RIFLESSIONI SULL’IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA SUL PROCESSO DEL LAVORO – SEI MESI DOPO</a> proviene da <a href="https://www.fruseassociati.it">Studio Legale Frus</a>.</p>
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		<item>
		<title>PRIME RIFLESSIONI SULL’IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA SUL DIRITTO E SUL PROCESSO DEL LAVORO</title>
		<link>https://www.fruseassociati.it/prime-riflessioni-sullimpatto-della-riforma-cartabia-sul-diritto-e-sul-processo-del-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudio.serra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 11:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fruseassociati.it/?p=1654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 1° dicembre 2022, l&#8217;avv. prof. Giorgio Frus è intervenuto all&#8217;incontro-dibattito organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro « D. N A P O L E T A N O » &#8211; Sezione Piemonte, avente ad oggetto i profili giuslavoristici della &#8220;Riforma Cartabia&#8221;. Qui le slides dell&#8217;incontro: slides convegno 011222</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fruseassociati.it/prime-riflessioni-sullimpatto-della-riforma-cartabia-sul-diritto-e-sul-processo-del-lavoro/">PRIME RIFLESSIONI SULL’IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA SUL DIRITTO E SUL PROCESSO DEL LAVORO</a> proviene da <a href="https://www.fruseassociati.it">Studio Legale Frus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 1° dicembre 2022, l&#8217;avv. prof. Giorgio Frus è intervenuto all&#8217;incontro-dibattito organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro « D. N A P O L E T A N O » &#8211; Sezione Piemonte, avente ad oggetto i profili giuslavoristici della &#8220;Riforma Cartabia&#8221;. Qui le slides dell&#8217;incontro: <a href="https://www.fruseassociati.it/slides-convegno-011222-2/">slides convegno 011222</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fruseassociati.it/prime-riflessioni-sullimpatto-della-riforma-cartabia-sul-diritto-e-sul-processo-del-lavoro/">PRIME RIFLESSIONI SULL’IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA SUL DIRITTO E SUL PROCESSO DEL LAVORO</a> proviene da <a href="https://www.fruseassociati.it">Studio Legale Frus</a>.</p>
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